Aggiudicazione definitiva

Gara #401

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI (TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI)
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Informazioni appalto

11/09/2025
Aperta
Servizi
€ 249.233,93
GAUDIO EUGENIO
Comune di Longobardi

Categorie merceologiche

7994 - Servizi di organismi di riscossione

Lotti

Aggiudicazione definitiva
1
B830DE94A5
Qualità prezzo
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI (TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI)
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI (TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI)
€ 249.233,93
€ 0,00
€ 0,00
€ 145.046,79
588 del 13/11/2025
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
05491900634 SO.GE.R.T. S.P.A.
Visualizza partecipanti

Seggio di gara

Determinazione . 519
13/10/2025
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150.30 kB
Cognome Nome Ruolo
Carnevale Salvatore Presidente
Iuliano Manuela Componente
Gaudio Eugenio Componente

Commissione valutatrice

Cognome Nome Ruolo
Carnevale Salvatore Presidente
Iuliano Manuela Componente
Gaudio Eugenio Componente

Scadenze

04/10/2025 12:00
11/10/2025 12:00
20/10/2025 14:00

Allegati

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Chiarimenti

01/10/2025 18:38
Quesito #1
Spett.le Ente

Con riferimento alla presente procedura, si formulano le seguenti richieste di chiarimenti.

1. In relazione agli oneri di riscossione di cui alla Legge 160/2019, l’Ente, all’art. 3 del CSA sostiene che questi, rimangono di totale spettanza del Comune. Ci sia consentito a tal proposito, precisare che gli oneri di riscossione per come citati, sono di competenza del Concessionario.

La Legge 160/2019 al comma 803 disciplina, tra gli altri, i costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive.

In particolare, la norma precedentemente citata, prevede testualmente che: "I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:

a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro>>

b) le «spese di notifica ed esecutive», regolate e quantificate secondo il D.M. del 14 aprile 2023 ed in particolare Tabelle a) e b).

Il richiamo alle Legge sopra menzionato risulta fondamentale in quanto in base a quanto da essa previsto, gli oneri di cui alla lett. a) spettano al Concessionario, così come le spese di procedura di cui alla lett. b) della Legge sopra citata. Tale compenso, spetta AL Concessionario in quanto egli subentra al Comune, proprio nella sua funzione di Concessionario, in tutti i diritti ed obblighi inerenti alla gestione del servizio; essendo quindi il Concessionario, un delegato ed alter ego del Comune concedente, le funzioni e le attribuzioni della norma attribuite all’ente concedente rientrano nella competenza esclusiva del concessionario per cui questi onero, spettano a quest’ultimo.

A tal proposito si è pronunciata anche l’Anacap (Associazione Nazionale Aziende Concessionarie

Servizi Entrate Enti Locali).

Si chiede pertanto di voler rettificare quanto previsto all’articolo 3 del CSA e per l’appunto confermare che gli oneri siano di competenza del concessionario.


2. Si chiede se al Concessionario saranno riconosciute le spese di procedura esecutiva, anche di natura cautelare, secondo quanto disposto dalle Tab. A e B allegate al D.M. 14/04/2023 anche in caso di discarico per inesigibilità e se allo stesso, saranno rimborsate anche le spese di notifica in caso di discarico e inesigibilità.


3. Si chiede se le spese di notifica anticipate dall’Aggiudicatario, saranno rimborsate anche in caso di partite non riscosse.


4. Il disciplinare di gara, all’art. 5.3 “importo”, indica l’importo di affidamento pari ad euro 249.233,93, precisando che tale importo è stato ottenuto applicando un aggio del 10% sull’importo presunto degli incassi lordi previsti per il Concessionario e indicando, quale ammontare presunto delle entrate da riscuotere, nei cinque anni, comprensivo delle sanzioni, l’importo di euro 2.492.339,30.

Orbene, da queste assunzioni, non ben si comprende se l’importo di euro 2.492.339,30 sia l’entità del carico da affidare al Concessionario. Se così fosse, vista che la base di gara è stata calcolata applicando l’aggio del 10% a tale importo, se ne deduce che l’ente ipotizzi di riscuotere il 100%. Si chiede se tale deduzione è corretta.

Comunque sia, al fine di redigere un PEF accurato, si chiede di indicare espressamente:

- L’importo del carico da affidare al Concessionario;

- Il numero di atti da affidare in relazione al carico;

- La natura/il tipo di entrate oggetto di affidamento;

- La percentuale di riscossione stimata dall’Ente.


5. Si chiede di conoscere l’affidatario uscente.


6. Si chiede conferma che il CCNL indicato all’art. 11 (CCNL SETTORE CREDITO – ABI -LIVELLO AREA2-LIVELLO1), sia quello da tenere effettivamente in considerazione ai fini della determinazione dell’equivalenza tra il CCNL applicato dall’O.E., e quello indicato dalla S.A.;


7. Si chiede di indicare l’importo della manodopera ricompresa nell’appalto, anche al fine di produrre eventuali giustificativi del costo;


8. Si chiede se esiste la Clausola sociale; in caso affermativo si chiede di indicare il numero di risorse da assorbire, il livello, il corrispettivo, e l’inquadramento delle stesse.

In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti.

04/10/2025 16:28
Risposta
RISPOSTA 1
Il comma 803 della legge 160/2019 introduce nella riscossione locale la possibilità di aggiungere delle spese nella fase coattiva, per similitudine con quello che avviene normalmente nella riscossione a mezzo ruolo.
In particolare, il comma 803 prevede due tipi di ristoro delle spese in fase coattiva:
una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
una quota denominata « spese di notifica ed esecutive », comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministero della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.
La norma non prevede, né distingue, la competenza del destinatario di tali oneri aggiuntivi, tra Comune o eventuale concessionario privato, per cui la questione deve essere necessariamente rimandata alla decisione contrattuale della stazione appaltante che propone il servizio e dell’altro contraente che deve accettare le condizioni offerte.
RISPOSTA 2
Si veda art. 3 Punto 8 CSA <<Le spese relative alle procedure esecutive addebitate al contribuente moroso, ma non recuperate, nonché quelle sostenute per il recupero di somme successivamente oggetto di discarico per inesigibilità sono addebitate all’Ente solo nel caso in cui il carico delle entrate venga annullato per effetto di un provvedimento di sgravio dovuto ad errore del Comune; rimangono a carico del Concessionario qualora non vengano recuperate dal contribuente moroso e la partita non sia stata oggetto di annullamento>>.
RISPOSTA 3
Si
RISPOSTA 4
a) L’importo di euro 2.492.339,30 è l’affidato al Concessionario uscente (allegato <<ALLEGATO A_AFFIDATO VECCHIA CONCESSIONE>>) e rappresenta l’importo presuntivo da affidare per la procedura in essere. La base di gara è stata calcolata applicando l’aggio massimo del 10% a tale importo ipotizzando di riscuotere il 100%;
b) L’importo, presuntivo, del carico da affidare al Concessionario è pari a 2.492.339,30 euro come da CSA;
c) Visto lo stretto lasso temporale con cui è stata formulata la richiesta di chiarimento non è possibile quantificare, esattamente, il numero di atti da affidare. Si indicano, invece, le spese di notifiche fatturate al 16/07/2025 dal precedente Concessionario pari a 28.799,85 euro;
d) La natura/il tipo di entrate oggetto di affidamento sono quelle indicate nell’allegato denominato <<ALLEGATO A_AFFIDATO VECCHIA CONCESSIONE>>;
e) Percentuale di riscossione pari circa al 35% stimata sulla base della precedente concessione.
RISPOSTA 5
So.Ge.R.T. S.p.A. – P.IVA: 01430581213 – C.F.: 05491900634
RISPOSTA 6
Come indicato nell’art. 11 del disciplinare di gara il CCNL indicato (CCNL SETTORE CREDITO – ABI -LIVELLO AREA2-LIVELLO1) si riferisce al personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicataria uscente la fine del rispetto della clausola sociale. Nessun altro CCNL è indicato per le ulteriori unità lavorative purché l’aggiudicatario garantisca l’applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. A norma dell’art. 5.3 del disciplinare di gara gli Operatori Economici concorrenti potranno indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante.
RISPOSTA 7
A norma dell’art. 5.3 del disciplinare di gara l’importo a base di gara comprende i costi della manodopera che dovranno essere indicati dall’O.E. nel PEF da allegare alla documentazione.
RISPOSTA 8
Vedasi Art. 31 – Clausola sociale del CSA, art. 11 – Requisiti di esecuzione del DISCIPLINARE BANDO GARA e Art. 7 – Organizzazione del servizio e rapporti con l’utenza (Punto 9) del CSA

Distinti Saluti
RUP
Eugenio Gaudio
02/10/2025 11:20
Quesito #2
Spett.le Comune di Longobardi,
in riferimento all'Art. 9.4 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA del Disciplinare di Gara" Ai sensi dell’art. 100, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, i concorrenti devono possedere un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura IVA esclusa"
si chiede di confermare che nel periodo "fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto" il "non" sia un refuso e che il requisito quindi si ritiene superato laddove il concorrente abbia un fatturato globale superiore al doppio del valore stimato dell'appalto.

In attesa di un gentile riscontro si porgono Distinti saluti.

04/10/2025 16:30
Risposta
RISPOSTA 9
Il periodo "fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto" si ritiene superato laddove il concorrente abbia un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto. Nessun refuso.

Distinti Saluti
RUP
Eugenio Gaudio
02/10/2025 12:09
Quesito #3
Buongiorrno
si chiede un ulteriore chiarimento in merito al seguente criterio di valutazione dell'offerta tecnica di cui all'art. 24.1 del Disciplinare di Gara::
Fornitura Geoportale Comunale tale da permettere l’interoperabilità tra uffici. L’OE all’atto della presentazione dell’offerta dovrà allegare, pena la mancata assegnazione del punteggio, documentazione attestante la fornitura richiesta in caso di affidamento del servizio.

Nella fattispecie si chiede di confermare che il geoportale richiesto debba esporre esclusivamente dati di natura urbanistica (valori catstali di terreni, immobili, sovrapposizione di aree edificatorie).
In attesa di riscontro ai quesiti formulati si porgono cordiali saluti.

04/10/2025 16:31
Risposta
RISPOSTA 10
Come indicato il geoportale deve permettere l’interoperabilità tra uffici ovvero si ha necessità di poter gestire il territorio comunale tramite un unico strumento cartografico in grado di contenere al proprio interno tutte le informazioni in disponibilità dell´Ente stesso (Catasto - Strumenti Urbanistici - Stradario - Numerazione Civica - Anagrafe - Tributi – Patrimonio – Catasto incendi - ecc..) e nel contempo quelle messe a disposizione dagli Enti sovraordinati (Cartografie di Rischio Antropico, Foto Aeree, dati di censimento, Piani Paesaggistici, ecc..).

Distinti Saluti
RUP
Eugenio Gaudio
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